Nuove regole UE per il vino dealcolato
Il quadro normativo europeo è cambiato radicalmente con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/2117 e delle successive norme di esecuzione applicabili ai vini prodotti dopo l'8 dicembre 2023. Se prima esisteva una deroga che esentava le bevande alcoliche superiori a 1,2% vol. dall'obbligo di indicare gli ingredienti, oggi questa eccezione è stata abolita per la maggior parte delle categorie. Questo significa che ogni bottiglia di vino dealcolato o parzialmente dealcolato commercializzata nell'Unione Europea deve rispettare standard di trasparenza molto più rigidi, allineandosi alle pratiche di altre bevande analcoliche o a basso contenuto alcolico.
Indicazioni obbligatorie in etichetta
Quando esamini una bottiglia di vino dealcolato, devi verificare che siano presenti tutte le informazioni fondamentali richieste dalla legge. Oltre alla denominazione del prodotto, che deve specificare chiaramente la categoria vitivinicola e l'eventuale DOP o IGP, è obbligatorio riportare il titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol. e il volume nominale della bottiglia. Non dimenticare la provenienza, con la dicitura "Prodotto in Italia" o il paese di origine, e i dati dell'operatore responsabile, che può essere l'imbottigliatore, il produttore o l'importatore. Il lotto di produzione, preceduto dalla lettera L, è essenziale per la tracciabilità, mentre la presenza di solfiti va segnalata se supera i 10 mg/l.
Ingredienti e dichiarazione nutrizionale
La vera rivoluzione per il vino dealcolato riguarda l'obbligo di indicare la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Questa informazione può essere riportata direttamente sull'etichetta fisica oppure, per risparmiare spazio e mantenere l'estetica pulita, tramite un QR code o un codice a barre che rimanda a una pagina digitale informativa. La dichiarazione nutrizionale deve riportare il valore energetico per 100 ml, espresso in kJ e kcal, e la quantità di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Per i vini dealcolati, l'indicazione degli zuccheri diventa particolarmente rilevante, poiché il processo di rimozione dell'alcol concentra spesso gli zuccheri residui dell'uva.
Differenze tra dealcolato e parzialmente dealcolato
È fondamentale non confondere le diciture, poiché la legge distingue nettamente tra vino dealcolato e vino parzialmente dealcolato. Il vino dealcolato ha un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore allo 0,5% vol., mentre il parzialmente dealcolato mantiene un titolo alcolometrico superiore allo 0,5% vol. ma inferiore del 30% rispetto al titolo iniziale del vino base. Questa distinzione deve essere chiara in etichetta per evitare confusione nel consumatore, che potrebbe pensare di acquistare un prodotto totalmente analcolico quando invece contiene ancora tracce di alcol. Verifica sempre che la dicitura scelta corrisponda esattamente al processo produttivo utilizzato, poiché l'uso improprio di termini come "senza alcol" per vini che ne contengono tracce può configurare una pratica commerciale ingannevole.





